Riscaldamento centralizzato e distacco: cosa dice la legge

Sempre più spesso i condomini chiedono se sia possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato per passare a un sistema autonomo. La questione genera dubbi, discussioni in assemblea e, a volte, veri e propri contenziosi. Facciamo chiarezza dal punto di vista normativo, pratico e giurisprudenziale.


La regola di base

L’art. 1118, comma 4, c.c. stabilisce che:

“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.”

Dunque, il distacco è possibile ma non libero: servono condizioni tecniche precise, certificate da un professionista. Inoltre, chi si distacca continua a contribuire alle spese straordinarie e di conservazione dell’impianto centralizzato.


La giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito più volte i limiti del distacco:

  • Cass. Civ., Sez. II, n. 5974/2004 → Il distacco è ammesso solo se non comporta aggravio di spese o squilibri tecnici.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 22234/2016 → L’assemblea non può vietarlo in assoluto, se ci sono i requisiti di legge.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 29111/2017 → Se il distacco comporta un maggiore onere economico per gli altri, non è possibile.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 11857/2018 → Il condomino distaccato resta comunque obbligato a partecipare alle spese straordinarie.

Perché non è possibile che tutti si stacchino singolarmente

Il riscaldamento centralizzato è considerato bene comune (art. 1117 c.c.).
Se tutti i condomini decidessero di staccarsi individualmente, l’impianto resterebbe formalmente esistente e da mantenere, creando una situazione illegittima e caotica.
Solo l’assemblea può deliberare la dismissione o la trasformazione dell’impianto, con le maggioranze previste dalla legge.


Casi pratici

📌 Esempio 1 – Distacco consentito
Il signor Rossi si stacca, dopo perizia tecnica favorevole. Non ci sono squilibri né aggravi di spesa.

📌 Esempio 2 – Distacco non consentito
La signora Bianchi si vuole staccare, ma il tecnico dimostra che il distacco aumenta i consumi degli altri. Non può farlo.

📌 Esempio 3 – Tutti i condomini si staccano individualmente
In un condominio di 12 unità ognuno si distacca da solo. L’impianto resta formalmente comune e da mantenere → situazione non corretta.

📌 Esempio 4 – Delibera assembleare di trasformazione
Il condominio Verdi approva con le maggioranze necessarie il passaggio all’autonomo. Viene predisposto un progetto tecnico: questa è la strada legittima.


Schema riassuntivo

SituazioneÈ possibile?CondizioniRiferimenti
Distacco singolo condomino✅ SìNessun squilibrio o aggravio di spesa; perizia tecnica obbligatoriaArt. 1118 c.c., Cass. 5974/2004
Distacco singolo con squilibri❌ NoNon ammesso se aumenta costi o compromette l’impiantoCass. 29111/2017
Tutti i condomini che si staccano singolarmente❌ NoIl centralizzato resta bene comune, situazione illegittimaArt. 1117 c.c.
Trasformazione in impianti autonomi per tutti✅ SìSolo con delibera assembleare e progetto tecnicoArt. 1120 e 1136 c.c.

Conclusioni

Il singolo condomino può rinunciare al riscaldamento centralizzato solo rispettando i requisiti tecnici e senza gravare sugli altri.
Il distacco collettivo, invece, non può avvenire con scelte individuali: è necessaria una decisione assembleare.

👉 Compito dell’amministratore è chiarire questi punti, prevenendo conflitti e decisioni irregolari.