Trasformazione da riscaldamento centralizzato ad autonomo in condominio.

Con una recente sentenza, la Cassazione  non solo ha confermato la nullità della delibera del condominio che, in assenza i approvazione all’unanimità dei condomini, ha deciso per la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la trasformazione in impianti autonomi, ma ha, inoltre, riconosciuto ai condomini che si sono mostrati contrari il risarcimento del danno subìto per la cessazione del servizio comune di riscaldamento.   Non è quindi sufficiente la maggioranza dei due terzi dei millesimi e ciò anche per l’ulteriore motivo che la trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi (attraverso la dismissione dell’impianto centralizzato) è pure chiaramente esclusa dagli interventi di riqualificazione energetica .  

 La legge dispone che l’eventuale trasformazione in impianti individuali per singole unità abitative, in tutti gli stabili con un numero di unità superiore a 4 e, in ogni caso, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza pari o superiore a 100 kW, sia possibile soltanto in presenza di cause tecniche o di forza maggiore, che devono essere puntualmente evidenziate nella relazione tecnica attestante la conformità alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico che va depositata in Comune, in base all’art. 28 della L. 10/91.  

Nello specifico per poter procedere ad una trasformazione sarebbe necessaria una relazione tecnica che stabilisca che la dismissione è necessaria ed indispensabile per cause di natura tecnica, cioè che l’impianto centralizzato,  non è più utilizzabile o riparabile. Se ciò fosse opportunamente accertato da una relazione tecnica si potrebbe procedere alla dismissione.  

C’è, poi, un’ulteriore possibilità e cioè quella di sfruttare la riforma del condominio che ha introdotto una nuova norma in base alla quale il condomino può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento (che comunque continua ad esistere e funzionare), a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso è previsto che colui che rinuncia  concorra, dal distacco in poi, al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.  

Riassumendo: la dismissione sarebbe possibile solo se una relazione tecnica dimostrasse che è necessaria per cause tecniche o di forza maggiore; il distacco del singolo condomino, invece, è possibile solo se una relazione tecnica accertasse che dal distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.  

In ogni caso, però, una delibera con l’approvazione dei due terzi dei millesimi non è sufficiente a rendere valida la dismissione dell’impianto centralizzato. 

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