L’amministratore di condominio non indice un’assemblea condominiale da più di un anno.

Spesso ci si chiede come ci si deve comportare quando il proprio amministratore di condominio non indice l’assemblea generale da diversi anni e per lo stesso periodo non presenta alcun bilancio. Una pratica ricorrente che è spesso prerogativa di amministratori di condominio improvvisati che si approfittano di condomini troppo poco prudenti.

Come si deve procedere in questi casi? 

Procedere ai sensi dell’art. n°66 delle disposizioni attuative al codice civile, con cui su richiesta di almeno due condomini, con raccomandata (o metodi equipollente), si richiede all’Amministratore in carica una assemblea straordinaria con annessa convocazione con i seguenti punti all’ordine del giorno:


“Nomina e revoca dell’amministratore di condominio per giusta causa.”


Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere autonomamente alla convocazione dell’assemblea. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

Riportiamo di seguito cosa afferma l’art 66 delle disposizioni attuative e di come è cambiato prima e dopo la riforma.

Art. 66 PRIMA DELLA RIFORMA

L`assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall`articolo 1135 del codice, puo` essere convocata in via straordinaria dall`amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e` fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell`edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell`amministratore, l`assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo` essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L`avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l`adunanza.

Art. 66 DOPO LA RIFORMA DEL CONDOMINIO

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

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