Ritardo dei pagamenti dei lavori straordinari in condominio

Purtroppo l’ amministratore non ha curato bene gli aspetti dei pagamenti e il cantiere si è interrotto diverse volte portando così i lavori a protrarsi sino ad oggi. Stanno cercando di chiarirsi fra le parti anche perché nella stipula fra amministratore ed impresa edile, un articolo dice che oltre i termini di cantiere doveva scattare una penale giornaliera a nostra tutela. Proprio venerdì l’amministratore ci ha mandato una mail con i costi di piattaforma aerea che sono chiaramente divenuti esosi. Come dobbiamo comportarci?

Buongiorno, la situazione che si è andata a creare è proprio inerente ad una delle ultime modifiche della riforma del condominio. La Legge 220/2012 aveva introdotto, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, l’istituzione obbligatoria di un fondo condominiale per i lavori, modificando di fatto l’art. 1135, primo comma n. 4, c.c. Questa ed altre modifiche hanno suscitato perplessità che sono state passate nuovamente al vaglio e su suggerimento di amministratori condominiali e associazioni il Governo ha apportato alcuni accorgimenti che sono poi stati definiti nel Decreto Legge “Destinazione Casa”.


L’art. 1135 comma 4 del c.c. prima della riforma 220/2012 affermava che l’assemblea avesse dovuto decidere e deliberare, per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria, costituendo all’occorrenza un fondo speciale.

Il testo della riforma, invece, modifica il testo sostenendo che l’assemblea dei condomini provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di pari importo all’ammontare dei lavori.

Questa modifica ha comportato diverse perplessità di interpretazione della norma relativamente alla “necessità” di pagare l’impresa  anticipatamente, o le modalità di contribuzione al fondo da parte dei condomini (se rateizzato  o versati subito in soluzione unica).

L’emendamento alla norma come formulato nel decreto “Destinazione casa” stabilisce che il fondo può considerarsi istituito qualora i lavori siano eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento rateale e graduato a fronte dell’avanzamento dei lavori. Ciò significa che l’obbligo della presenza del fondo è intesa ad avere in cassa il denaro occorrente di volta in volta alle scadenze del pagamento dell’impresa. 

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